LEGGE REGIONALE 11/11/1999, N. 027

   Per lo sviluppo dei Distretti industriali.

                     da Art.   1   ad Art.  13





                             Art.   1

                            (Finalita')

     1.   La  Regione  individua  il  distretto  industriale
quale  ambito  di sviluppo economico-occupazionale  e  quale
sede  di  promozione  e  di coordinamento  delle  iniziative
locali  di politica industriale attraverso il confronto  fra
le   parti  istituzionali,  economiche  e  sociali  operanti
nell'area,  al  fine  di concorrere al  rafforzamento  della
competitivita' del sistema produttivo, perseguire l'uso piu'
efficace  degli strumenti di politica industriale esistenti,
ricercare  ed  attivare nuove linee di intervento,  favorire
l'attuazione di progetti transregionali.
     2.   Al  fine di quanto previsto al comma 1, la Regione
favorisce   la   predisposizione  di   piani   di   sviluppo
attraverso:
     a)  l' aumento   della   capacita'  tecnologica,  della
ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, anche attraverso
la diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche;
     b)  la creazione di progetti comuni a piu' imprese,  in
particolare   se   finalizzati  anche  all'aggregazione   di
soggetti inizialmente diversi;
     c)  la  valorizzazione e l' affinamento  delle  risorse
umane attraverso la formazione;
     d)  il  miglioramento  delle condizioni ambientali  del
distretto;
     e)  l' internazionalizzazione   delle   imprese  e   la
penetrazione   in  nuovi  mercati,  in  particolare   quando
connessa  con  l'aumento  della  capacita'  di  regia  degli
insediati nel distretto;
     f)  lo   stimolo  e  lo sviluppo  di  opere  o  sistemi
infrastrutturali   e  impiantistici,   in   particolare   in
abbinamento fra soggetti pubblici e privati;
     g)  il riordino delle politiche territoriali;
     h)  il miglioramento  delle condizioni di sicurezza sul
lavoro.
     3.   Ogni  altra attivita' connessa con quanto previsto
al  comma  2, ovvero sopravvenuta per effetto di innovazioni
tecnologiche, puo' rientrare nelle finalita' di sviluppo dei
distretti industriali.




                             Art.   2

            (Individuazione dei distretti industriali)

      1.    Ai   fini  della  presente  legge  i   distretti
industriali sono individuati ai sensi dell'articolo 36 della
legge  5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dall'articolo
6  della  legge  11  maggio 1999, n. 140, con  deliberazione
della  Giunta  regionale  da adottarsi,  in  sede  di  prima
attuazione, entro centoventi giorni dall'entrata  in  vigore
della presente legge.
     2.   In  via  transitoria,  e  fino  all'attuazione  di
quanto   stabilito  al  comma  1,  sono   fatte   salve   le
deliberazioni della Giunta regionale del 27 maggio 1994,  n.
2179,  e  del  13  ottobre  1994, n.  4751,  riguardanti  la
determinazione  dei distretti industriali in  Friuli-Venezia
Giulia.




                             Art.   3

             (Costituzione del Comitato di distretto)

     1.   Per  il conseguimento delle finalita' di cui  alla
presente legge, in ognuno degli ambiti territoriali  di  cui
all'articolo 2 e' costituito un Comitato di distretto.
     2.   Il  Comitato di distretto rappresenta il Distretto
industriale.
     3.   Nel  Comitato  di distretto, cosi'  come  previsto
dall'articolo    4,    sono    rappresentati    i     Comuni
territorialmente  competenti, le Province  e  le  Camere  di
Commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonche'  le
Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali.
     4.    Il  Comitato  di  distretto   e'  costituito  con
deliberazione  della Giunta regionale entro sessanta  giorni
dalla  richiesta di almeno uno dei soggetti  aventi  diritto
alla partecipazione.
     5.   Ogni  Comitato di distretto ha sede  e  segreteria
presso   il  Comune  con  maggiore  popolazione  fra  quelli
appartenenti al distretto. L'ubicazione di sede e segreteria
puo'  essere variata con semplice deliberazione del Comitato
di  distretto, purche' permanga nell'ambito territoriale  di
quest'ultimo.
      6.    Per   l'organizzazione  dei  lavori  la   Giunta
regionale,   con   apposito  regolamento,   puo'   stabilire
ulteriori  specifiche modalita' operative  del  Comitato  di
distretto.




                             Art.   4

      (Composizione e operativita' del Comitato di distretto)

    1.  Il Comitato di distretto e' composto da:
     a)   rappresentanti dei Comuni nelle figure dei Sindaci
o di loro delegati, in numero non superiore a tre;
     b)   due  rappresentanti designati unitariamente  dalle
Associazioni degli industriali;
     c)   due  rappresentanti designati unitariamente  dalle
Associazioni degli artigiani;
     d)   un rappresentante per ognuna delle Province su cui
si  estende  il  territorio del distretto nella  figura  del
Presidente o di un suo delegato;
     e)   un  rappresentante  per  ognuna  delle  Camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura,. competenti
nel territorio del distretto nella figura del Presidente;
     f)   un  rappresentante designato  unitariamente  dalle
Associazioni sindacali dei lavoratori.
     2.   In  sede  di  prima nomina i Comuni  rappresentati
sono  quelli  che  presentano il maggior  numero  di  unita'
locali  produttive  di settore insediate nel  territorio  di
riferimento.  Successivamente,  ad  ogni  rinnovamento   del
Comitato  di  distretto ai sensi dell'articolo 5,  comma  4,
permangono componenti di diritto non piu' di due Comuni  che
presentano il maggior numero di unita' locali produttive  di
settore  insediate nel territorio di riferimento,  mentre  i
restanti Comuni sono scelti a rotazione secondo i criteri di
cui all'articolo 6, comma 3.
     3.  I rappresentanti di cui al comma 1, lettere b),  c)
ed  f)  sono  comunicati alla Giunta regionale dai  soggetti
competenti  e  possono  essere sostituiti.  In  mancanza  di
designazione   unitaria,   la  Giunta   regionale   provvede
autonomamente alla nomina dei componenti mancanti scelti fra
persone   di  comprovata  esperienza  nel  campo  economico-
produttivo, tenendo conto dei soggetti piu' rappresentativi,
considerati i criteri di cui alla legge 29 dicembre 1993, n.
580. La Giunta regionale delibera, altresi', singolarmente e
per  ogni distretto, il numero di rappresentanti dei  Comuni
di  cui  al  comma  1,  lettera a), e di  cui  al  comma  2.
Successivamente alla prima nomina, il Comitato di distretto,
con  propria  deliberazione, puo' modificare il  numero  dei
rappresentanti stabiliti con la procedura di cui al  periodo
precedente.
      4.    Il   Comitato   di  distretto  e'   regolarmente
costituito con la presenza di almeno la meta' dei componenti
in   carica   e   delibera  a  maggioranza  assoluta   degli
intervenuti.




                             Art.   5

                          (Il Presidente)

      1.    Il  Comitato  di  distretto  nomina  il  proprio
Presidente  fra  i membri di cui all'articolo  4,  comma  1,
lettere a), b) e c).
     2.   Il Presidente e' eletto a maggioranza assoluta dei
componenti  del Comitato di distretto e resta  in  carica  3
anni.
      3.   Decorsi  trenta  giorni  dalla  costituzione  del
Comitato  di distretto senza che sia intervenuta  l'elezione
del  Presidente,  la Giunta regionale provvede  direttamente
alla nomina.
     4.  Ogniqualvolta decade il Presidente, il Comitato  di
distretto  si  rinnova  nel  rispetto  di  quanto   previsto
all'articolo 4, commi 2 e 3.
     5.   Il  Presidente,  se eletto tra  i  membri  di  cui
all'articolo  4, comma 1, lettera a), cessa dal  mandato  in
caso  di  decadenza  dalle funzioni  di  rappresentante  dei
Comuni.




                             Art.   6

                (Compiti del Comitato di distretto)

      1.    Il  Comitato  di  distretto  svolge  i  seguenti
compiti:
     a)   istituisce  la  denominazione  breve  del  proprio
distretto industriale;
     b)   adotta  il  Programma di  sviluppo  e  provvede  a
sorvegliarne lo stato di attuazione;
     c)   approva i progetti predisposti dalle reti di  enti
e  dai  gruppi  progettuali privati, al fine  di  ammetterli
all'accesso delle risorse per lo sviluppo del Distretto;
     d)   delega il Presidente all'effettuazione di  singoli
interventi esecutivi del Comitato di distretto;
     e)   ogni  sei  mesi, ovvero ogniqualvolta  lo  ritenga
necessario, convoca i rappresentanti di tutti i  Comuni  del
distretto  industriale, delle Province  e  delle  Camere  di
commercio,  industria, artigianato e agricoltura  competenti
per  territorio, delle Associazioni imprenditoriali e  delle
Organizzazioni  sindacali,  nonche'  delle   altre   realta'
economico-associative  operanti nel distretto,  al  fine  di
assicurare  la  piu'  ampia  partecipazione  delle   realta'
sociali ed economiche operanti nello stesso.
     2.   Il  Comitato  di distretto fissa  con  regolamento
interno  le  proprie modalita' operative e le  occasioni  di
consultazione degli organismi di cui al comma 1, lettera e),
nel rispetto di quanto previsto nella presente legge e nelle
norme correlate.
     3.   Il  Comitato  di  distretto  fissa  i  criteri  di
rotazione dei rappresentanti dei Comuni in seno al  Comitato
stesso,  previo  parere dell'organismo di cui  al  comma  1,
lettera e).




                             Art.   7

         (Programma di sviluppo dei distretti industriali)

     1.   Il  Programma  di sviluppo ha,  di  norma,  durata
triennale   e   viene  aggiornato  almeno   annualmente   su
iniziativa  del  Comitato di distretto,  ricostituendone  la
medesima estensione triennale.
      2.   Il  Programma  di  sviluppo,  nell'ambito  di  un
progetto  di  politica industriale volto allo  sviluppo  del
distretto  industriale e conformemente alle finalita'  della
presente legge, determina:
     a)   le linee strategiche dell'operato del distretto;
     b)   le scelte prioritarie di investimento privato  per
lo sviluppo del distretto;
     c)   gli  interventi  prioritari  infrastrutturali  nel
territorio del distretto;
     d)   la  possibilita' di accesso di specifici  progetti
alle risorse previste.
      3.   I  Programmi  di  sviluppo  possono  indicare  le
specifiche  iniziative da realizzare' qualora  queste  siano
gia' state proposte dai soggetti di cui agli articoli 8 o  9
e complete di piani finanziari e temporali di spesa relativi
a  ciascuno di essi, con indicazione del tipo e dell'entita'
delle  risorse pubbliche e private. Nei casi di progetti  di
iniziativa  privata, gli incentivi richiesti al Comitato  di
distretto  e destinati alla realizzazione del progetto,  non
potranno  essere  superiori alla meta' dell'ammontare  della
previsione di spesa.
     4.   Dopo la sua adozione, il Programma di sviluppo  e'
trasmesso  alla  Giunta  regionale,  che  lo  approva  anche
parzialmente  entro  sessanta giorni  ovvero  lo  rinvia  al
Comitato di distretto per un riesame, ovvero lo respinge.
     5.   La  Giunta  regionale, approvato il  Programma  di
Sviluppo, ovvero decorsi inutilmente sessanta giorni dopo la
richiesta  di  riesame, si attiva secondo  quanto  stabilito
dalla presente legge.
     6.   Il  Programma di sviluppo approvato e'  pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione.




                             Art.   8

  (Progetti di iniziativa pubblica e Conferenza dei Servizi)

     1.   Il  Presidente della Giunta regionale, su  istanza
del  Comitato  di  distretto,  convoca  una  Conferenza  dei
Servizi  ai  sensi  della  normativa  vigente,  al  fine  di
accelerare l'attuazione di specifici progetti che richiedono
l'azione   coordinata   e   integrata   dell'Amministrazione
regionale e di ogni altra Amministrazione locale o  statale,
o  comunque  di  altri soggetti pubblici o privati,  per  la
definizione   e   la   realizzazione  di  opere   pubbliche,
interventi  sul  territorio  e infrastrutture  di  interesse
prioritario.
     2.   Ove  una  Amministrazione esprima il suo  motivato
dissenso nei confronti delle determinazioni della Conferenza
dei  Servizi, il Presidente della Giunta regionale,  sentito
il  Comitato di distretto, promuove le intese necessarie per
raggiungere l'unanimita' delle adesioni.
     3.   Se  l'intesa  di cui al comma 2 non  e'  raggiunta
entro tre mesi dall'accertato contrasto, relativamente  agli
Enti  locali il Presidente della Giunta regionale avoca alla
sua  competenza le determinazioni da assumere. Se la mancata
intesa   riguarda   altri  enti,   si   procede   ai   sensi
dell'articolo  4, comma 1, lettera a), del  DPR  15  gennaio
1987, n. 469.




                             Art.   9

                 (Progetti di iniziativa privata)

     1.   Le  societa'  in  qualunque  forma  costituite,  i
consorzi,  le associazioni temporanee, e le altre  forme  di
cooperazione  fra  imprese comunque  denominate,  che  siano
costituiti  da  imprese  di  cui almeno  una  insediata  nel
territorio  distrettuale possono sottoporre al  Comitato  di
distretto  specifici progetti finalizzati agli obiettivi  di
sviluppo del distretto industriale.
     2.   I  soggetti di cui al comma 1, costituiti in forma
di societa' di capitali, possono prevedere la collaborazione
di  soggetti pubblici e privati non insediati nel distretto,
purche'  gli esterni non partecipino al capitale sociale  in
misura  superiore  al cinquanta per cento  del  complessivo.
Ogni  soggetto di cui al comma 1 puo' comunque prevedere  la
collaborazione   di  soggetti,  pubblici  e   privati,   non
insediati nel distretto, purche' gli esterni non partecipino
in   misura  superiore  al  settanta  per  cento  del  costo
complessivo del singolo progetto.
     3.   All'interno di un medesimo progetto  si  considera
unitaria la partecipazione di diverse aziende giuridicamente
autonome ma facenti capo ai medesimi soci di riferimento.
     4.   I  soggetti  di cui ai commi 1 e  2,  al  fine  di
raggiungere   lo   scopo  previsto  nel  progetto,   possono
prevedere la costituzione di un nuovo soggetto privato a cui
si   impegnino  a  partecipare,  per  l'intera   durata   di
svolgimento del progetto, con quote predeterminate e tali da
costituire   l'intero  capitale  del   nuovo   soggetto.   A
quest'ultimo   soggetto   possono   essere   trasferite   le
competenze  di  sviluppo, attive e passive, autorizzate  dal
Comitato di distretto, nei confronti del progetto medesimo.
     5.  Il Comitato di distretto esamina le proposte e,  se
rientrano  nel  Programma  di  sviluppo  del  distretto,  le
approva,  le  trasmette  alla Giunta regionale,  e  consente
l'accesso alle procedure di cui agli articoli 7 e 11.
     6.   La  Giunta  regionale, in casi  particolari,  puo'
respingere il progetto ovvero sospenderne l'approvazione per
un  periodo  non superiore a centottanta giorni,  decorsi  i
quali   viene   dato  corso,  senz'altro,  alle  conseguenze
esecutive  una  volta  che il Comitato  di  distretto  abbia
proceduto entro i termini di sospensione alla sua ratifica.




                             Art.  10

    (Accelerazione delle procedure amministrative previste per
    l'attuazione del Programma di sviluppo dei distretti e per
              la realizzazione di nuovi investimenti)

     1.   Fermo  restando quanto stabilito  all'articolo  8,
sono ridotti della meta' tutti i termini previsti da leggi o
atti amministrativi regionali relativi a procedimenti per il
rilascio di concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta,
assensi o di atti comunque denominati la cui acquisizione e'
necessaria per l'attuazione delle iniziative progettuali  di
cui  agli  articoli 8 e 9, nonche' per la  realizzazione  di
nuovi   investimenti   da  parte  di  imprese   industriali,
artigiane  di  produzione e di servizio alla produzione  nei
distretti.
     2.   In difetto della determinazione di un termine,  il
procedimento relativo al rilascio degli atti di cui al comma
1  deve concludersi entro sessanta giorni. Per la decorrenza
dei termini di cui al presente comma e di cui al comma 1  si
applica  quanto  previsto dall'articolo 6,  comma  2,  della
legge regionale 28 agosto 1992, n.29.
     3.   I  responsabili  dei  procedimenti  amministrativi
connessi  all'attuazione delle iniziative e degli interventi
di  cui  al  comma 1 sono tenuti ad apporre sulle domande  e
richieste   relative  presentate  dai  soggetti  interessati
apposita   annotazione  evidenziante  l'applicazione   della
riduzione dei termini di cui al comma 1.




                             Art.  11

   (Risorse per la gestione e l'attuazione dei Programmi di
                sviluppo dei distretti industriali)

     1.   Per l'individuazione delle modalita' e delle forme
di  finanziamento degli interventi previsti nel Programma di
sviluppo  e  ritenuti  prioritari  possono  essere  promossi
specifici  accordi  di programma, ai sensi  della  normativa
vigente.
     2.   I  contributi correlati ai programmi  di  sviluppo
dei  distretti, nell'ambito di quanto previsto al  comma  1,
possono  essere  erogati  a  favore  di  soggetti  pubblici,
privati  o  di  natura mista, responsabili della  attuazione
delle iniziative inserite nel Programma di sviluppo.
     3.   Per l'attuazione di opere pubbliche, di interventi
sul  territorio  o  di infrastrutture, il  cui  progetto  e'
compreso nel Programma di sviluppo, i contributi di  cui  al
comma  2 possono essere concessi sino alla misura del  cento
per cento.




                             Art.  12

                     (Forme di finanziamento)

      1.    Alle   iniziative  progettuali,   inserite   nel
Programma  di  sviluppo  di cui  agli  articoli  8  e  9  ed
approvate dalla giunta regionale, finanziabili attraverso le
leggi  agevolative  esistenti,  secondo  le  modalita'  loro
proprie,  potra'  essere riconosciuta  dalla  giunta  stessa
priorita'.
     2.  Per l'assegnazione dei contributi, nel caso non  si
ritenesse  di utilizzare le leggi agevolative esistenti,  si
ricorrera' a stanziamenti specificatamente attribuiti con la
legge di bilancio.




                             Art.  13

                        (Entrata in vigore)

     1.   La  presente  legge entra in  vigore  l'1  gennaio
2000.