LEGGE REGIONALE 11/11/1999, N. 027
Per lo sviluppo dei Distretti industriali.
da Art. 1 ad Art. 13
Art. 1
(Finalita')
1. La Regione individua il distretto industriale
quale ambito di sviluppo economico-occupazionale e quale
sede di promozione e di coordinamento delle iniziative
locali di politica industriale attraverso il confronto fra
le parti istituzionali, economiche e sociali operanti
nell'area, al fine di concorrere al rafforzamento della
competitivita' del sistema produttivo, perseguire l'uso piu'
efficace degli strumenti di politica industriale esistenti,
ricercare ed attivare nuove linee di intervento, favorire
l'attuazione di progetti transregionali.
2. Al fine di quanto previsto al comma 1, la Regione
favorisce la predisposizione di piani di sviluppo
attraverso:
a) l' aumento della capacita' tecnologica, della
ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, anche attraverso
la diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche;
b) la creazione di progetti comuni a piu' imprese, in
particolare se finalizzati anche all'aggregazione di
soggetti inizialmente diversi;
c) la valorizzazione e l' affinamento delle risorse
umane attraverso la formazione;
d) il miglioramento delle condizioni ambientali del
distretto;
e) l' internazionalizzazione delle imprese e la
penetrazione in nuovi mercati, in particolare quando
connessa con l'aumento della capacita' di regia degli
insediati nel distretto;
f) lo stimolo e lo sviluppo di opere o sistemi
infrastrutturali e impiantistici, in particolare in
abbinamento fra soggetti pubblici e privati;
g) il riordino delle politiche territoriali;
h) il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul
lavoro.
3. Ogni altra attivita' connessa con quanto previsto
al comma 2, ovvero sopravvenuta per effetto di innovazioni
tecnologiche, puo' rientrare nelle finalita' di sviluppo dei
distretti industriali.
Art. 2
(Individuazione dei distretti industriali)
1. Ai fini della presente legge i distretti
industriali sono individuati ai sensi dell'articolo 36 della
legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dall'articolo
6 della legge 11 maggio 1999, n. 140, con deliberazione
della Giunta regionale da adottarsi, in sede di prima
attuazione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore
della presente legge.
2. In via transitoria, e fino all'attuazione di
quanto stabilito al comma 1, sono fatte salve le
deliberazioni della Giunta regionale del 27 maggio 1994, n.
2179, e del 13 ottobre 1994, n. 4751, riguardanti la
determinazione dei distretti industriali in Friuli-Venezia
Giulia.
Art. 3
(Costituzione del Comitato di distretto)
1. Per il conseguimento delle finalita' di cui alla
presente legge, in ognuno degli ambiti territoriali di cui
all'articolo 2 e' costituito un Comitato di distretto.
2. Il Comitato di distretto rappresenta il Distretto
industriale.
3. Nel Comitato di distretto, cosi' come previsto
dall'articolo 4, sono rappresentati i Comuni
territorialmente competenti, le Province e le Camere di
Commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonche' le
Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali.
4. Il Comitato di distretto e' costituito con
deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni
dalla richiesta di almeno uno dei soggetti aventi diritto
alla partecipazione.
5. Ogni Comitato di distretto ha sede e segreteria
presso il Comune con maggiore popolazione fra quelli
appartenenti al distretto. L'ubicazione di sede e segreteria
puo' essere variata con semplice deliberazione del Comitato
di distretto, purche' permanga nell'ambito territoriale di
quest'ultimo.
6. Per l'organizzazione dei lavori la Giunta
regionale, con apposito regolamento, puo' stabilire
ulteriori specifiche modalita' operative del Comitato di
distretto.
Art. 4
(Composizione e operativita' del Comitato di distretto)
1. Il Comitato di distretto e' composto da:
a) rappresentanti dei Comuni nelle figure dei Sindaci
o di loro delegati, in numero non superiore a tre;
b) due rappresentanti designati unitariamente dalle
Associazioni degli industriali;
c) due rappresentanti designati unitariamente dalle
Associazioni degli artigiani;
d) un rappresentante per ognuna delle Province su cui
si estende il territorio del distretto nella figura del
Presidente o di un suo delegato;
e) un rappresentante per ognuna delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura,. competenti
nel territorio del distretto nella figura del Presidente;
f) un rappresentante designato unitariamente dalle
Associazioni sindacali dei lavoratori.
2. In sede di prima nomina i Comuni rappresentati
sono quelli che presentano il maggior numero di unita'
locali produttive di settore insediate nel territorio di
riferimento. Successivamente, ad ogni rinnovamento del
Comitato di distretto ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
permangono componenti di diritto non piu' di due Comuni che
presentano il maggior numero di unita' locali produttive di
settore insediate nel territorio di riferimento, mentre i
restanti Comuni sono scelti a rotazione secondo i criteri di
cui all'articolo 6, comma 3.
3. I rappresentanti di cui al comma 1, lettere b), c)
ed f) sono comunicati alla Giunta regionale dai soggetti
competenti e possono essere sostituiti. In mancanza di
designazione unitaria, la Giunta regionale provvede
autonomamente alla nomina dei componenti mancanti scelti fra
persone di comprovata esperienza nel campo economico-
produttivo, tenendo conto dei soggetti piu' rappresentativi,
considerati i criteri di cui alla legge 29 dicembre 1993, n.
580. La Giunta regionale delibera, altresi', singolarmente e
per ogni distretto, il numero di rappresentanti dei Comuni
di cui al comma 1, lettera a), e di cui al comma 2.
Successivamente alla prima nomina, il Comitato di distretto,
con propria deliberazione, puo' modificare il numero dei
rappresentanti stabiliti con la procedura di cui al periodo
precedente.
4. Il Comitato di distretto e' regolarmente
costituito con la presenza di almeno la meta' dei componenti
in carica e delibera a maggioranza assoluta degli
intervenuti.
Art. 5
(Il Presidente)
1. Il Comitato di distretto nomina il proprio
Presidente fra i membri di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere a), b) e c).
2. Il Presidente e' eletto a maggioranza assoluta dei
componenti del Comitato di distretto e resta in carica 3
anni.
3. Decorsi trenta giorni dalla costituzione del
Comitato di distretto senza che sia intervenuta l'elezione
del Presidente, la Giunta regionale provvede direttamente
alla nomina.
4. Ogniqualvolta decade il Presidente, il Comitato di
distretto si rinnova nel rispetto di quanto previsto
all'articolo 4, commi 2 e 3.
5. Il Presidente, se eletto tra i membri di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), cessa dal mandato in
caso di decadenza dalle funzioni di rappresentante dei
Comuni.
Art. 6
(Compiti del Comitato di distretto)
1. Il Comitato di distretto svolge i seguenti
compiti:
a) istituisce la denominazione breve del proprio
distretto industriale;
b) adotta il Programma di sviluppo e provvede a
sorvegliarne lo stato di attuazione;
c) approva i progetti predisposti dalle reti di enti
e dai gruppi progettuali privati, al fine di ammetterli
all'accesso delle risorse per lo sviluppo del Distretto;
d) delega il Presidente all'effettuazione di singoli
interventi esecutivi del Comitato di distretto;
e) ogni sei mesi, ovvero ogniqualvolta lo ritenga
necessario, convoca i rappresentanti di tutti i Comuni del
distretto industriale, delle Province e delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti
per territorio, delle Associazioni imprenditoriali e delle
Organizzazioni sindacali, nonche' delle altre realta'
economico-associative operanti nel distretto, al fine di
assicurare la piu' ampia partecipazione delle realta'
sociali ed economiche operanti nello stesso.
2. Il Comitato di distretto fissa con regolamento
interno le proprie modalita' operative e le occasioni di
consultazione degli organismi di cui al comma 1, lettera e),
nel rispetto di quanto previsto nella presente legge e nelle
norme correlate.
3. Il Comitato di distretto fissa i criteri di
rotazione dei rappresentanti dei Comuni in seno al Comitato
stesso, previo parere dell'organismo di cui al comma 1,
lettera e).
Art. 7
(Programma di sviluppo dei distretti industriali)
1. Il Programma di sviluppo ha, di norma, durata
triennale e viene aggiornato almeno annualmente su
iniziativa del Comitato di distretto, ricostituendone la
medesima estensione triennale.
2. Il Programma di sviluppo, nell'ambito di un
progetto di politica industriale volto allo sviluppo del
distretto industriale e conformemente alle finalita' della
presente legge, determina:
a) le linee strategiche dell'operato del distretto;
b) le scelte prioritarie di investimento privato per
lo sviluppo del distretto;
c) gli interventi prioritari infrastrutturali nel
territorio del distretto;
d) la possibilita' di accesso di specifici progetti
alle risorse previste.
3. I Programmi di sviluppo possono indicare le
specifiche iniziative da realizzare' qualora queste siano
gia' state proposte dai soggetti di cui agli articoli 8 o 9
e complete di piani finanziari e temporali di spesa relativi
a ciascuno di essi, con indicazione del tipo e dell'entita'
delle risorse pubbliche e private. Nei casi di progetti di
iniziativa privata, gli incentivi richiesti al Comitato di
distretto e destinati alla realizzazione del progetto, non
potranno essere superiori alla meta' dell'ammontare della
previsione di spesa.
4. Dopo la sua adozione, il Programma di sviluppo e'
trasmesso alla Giunta regionale, che lo approva anche
parzialmente entro sessanta giorni ovvero lo rinvia al
Comitato di distretto per un riesame, ovvero lo respinge.
5. La Giunta regionale, approvato il Programma di
Sviluppo, ovvero decorsi inutilmente sessanta giorni dopo la
richiesta di riesame, si attiva secondo quanto stabilito
dalla presente legge.
6. Il Programma di sviluppo approvato e' pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 8
(Progetti di iniziativa pubblica e Conferenza dei Servizi)
1. Il Presidente della Giunta regionale, su istanza
del Comitato di distretto, convoca una Conferenza dei
Servizi ai sensi della normativa vigente, al fine di
accelerare l'attuazione di specifici progetti che richiedono
l'azione coordinata e integrata dell'Amministrazione
regionale e di ogni altra Amministrazione locale o statale,
o comunque di altri soggetti pubblici o privati, per la
definizione e la realizzazione di opere pubbliche,
interventi sul territorio e infrastrutture di interesse
prioritario.
2. Ove una Amministrazione esprima il suo motivato
dissenso nei confronti delle determinazioni della Conferenza
dei Servizi, il Presidente della Giunta regionale, sentito
il Comitato di distretto, promuove le intese necessarie per
raggiungere l'unanimita' delle adesioni.
3. Se l'intesa di cui al comma 2 non e' raggiunta
entro tre mesi dall'accertato contrasto, relativamente agli
Enti locali il Presidente della Giunta regionale avoca alla
sua competenza le determinazioni da assumere. Se la mancata
intesa riguarda altri enti, si procede ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del DPR 15 gennaio
1987, n. 469.
Art. 9
(Progetti di iniziativa privata)
1. Le societa' in qualunque forma costituite, i
consorzi, le associazioni temporanee, e le altre forme di
cooperazione fra imprese comunque denominate, che siano
costituiti da imprese di cui almeno una insediata nel
territorio distrettuale possono sottoporre al Comitato di
distretto specifici progetti finalizzati agli obiettivi di
sviluppo del distretto industriale.
2. I soggetti di cui al comma 1, costituiti in forma
di societa' di capitali, possono prevedere la collaborazione
di soggetti pubblici e privati non insediati nel distretto,
purche' gli esterni non partecipino al capitale sociale in
misura superiore al cinquanta per cento del complessivo.
Ogni soggetto di cui al comma 1 puo' comunque prevedere la
collaborazione di soggetti, pubblici e privati, non
insediati nel distretto, purche' gli esterni non partecipino
in misura superiore al settanta per cento del costo
complessivo del singolo progetto.
3. All'interno di un medesimo progetto si considera
unitaria la partecipazione di diverse aziende giuridicamente
autonome ma facenti capo ai medesimi soci di riferimento.
4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, al fine di
raggiungere lo scopo previsto nel progetto, possono
prevedere la costituzione di un nuovo soggetto privato a cui
si impegnino a partecipare, per l'intera durata di
svolgimento del progetto, con quote predeterminate e tali da
costituire l'intero capitale del nuovo soggetto. A
quest'ultimo soggetto possono essere trasferite le
competenze di sviluppo, attive e passive, autorizzate dal
Comitato di distretto, nei confronti del progetto medesimo.
5. Il Comitato di distretto esamina le proposte e, se
rientrano nel Programma di sviluppo del distretto, le
approva, le trasmette alla Giunta regionale, e consente
l'accesso alle procedure di cui agli articoli 7 e 11.
6. La Giunta regionale, in casi particolari, puo'
respingere il progetto ovvero sospenderne l'approvazione per
un periodo non superiore a centottanta giorni, decorsi i
quali viene dato corso, senz'altro, alle conseguenze
esecutive una volta che il Comitato di distretto abbia
proceduto entro i termini di sospensione alla sua ratifica.
Art. 10
(Accelerazione delle procedure amministrative previste per
l'attuazione del Programma di sviluppo dei distretti e per
la realizzazione di nuovi investimenti)
1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 8,
sono ridotti della meta' tutti i termini previsti da leggi o
atti amministrativi regionali relativi a procedimenti per il
rilascio di concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta,
assensi o di atti comunque denominati la cui acquisizione e'
necessaria per l'attuazione delle iniziative progettuali di
cui agli articoli 8 e 9, nonche' per la realizzazione di
nuovi investimenti da parte di imprese industriali,
artigiane di produzione e di servizio alla produzione nei
distretti.
2. In difetto della determinazione di un termine, il
procedimento relativo al rilascio degli atti di cui al comma
1 deve concludersi entro sessanta giorni. Per la decorrenza
dei termini di cui al presente comma e di cui al comma 1 si
applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della
legge regionale 28 agosto 1992, n.29.
3. I responsabili dei procedimenti amministrativi
connessi all'attuazione delle iniziative e degli interventi
di cui al comma 1 sono tenuti ad apporre sulle domande e
richieste relative presentate dai soggetti interessati
apposita annotazione evidenziante l'applicazione della
riduzione dei termini di cui al comma 1.
Art. 11
(Risorse per la gestione e l'attuazione dei Programmi di
sviluppo dei distretti industriali)
1. Per l'individuazione delle modalita' e delle forme
di finanziamento degli interventi previsti nel Programma di
sviluppo e ritenuti prioritari possono essere promossi
specifici accordi di programma, ai sensi della normativa
vigente.
2. I contributi correlati ai programmi di sviluppo
dei distretti, nell'ambito di quanto previsto al comma 1,
possono essere erogati a favore di soggetti pubblici,
privati o di natura mista, responsabili della attuazione
delle iniziative inserite nel Programma di sviluppo.
3. Per l'attuazione di opere pubbliche, di interventi
sul territorio o di infrastrutture, il cui progetto e'
compreso nel Programma di sviluppo, i contributi di cui al
comma 2 possono essere concessi sino alla misura del cento
per cento.
Art. 12
(Forme di finanziamento)
1. Alle iniziative progettuali, inserite nel
Programma di sviluppo di cui agli articoli 8 e 9 ed
approvate dalla giunta regionale, finanziabili attraverso le
leggi agevolative esistenti, secondo le modalita' loro
proprie, potra' essere riconosciuta dalla giunta stessa
priorita'.
2. Per l'assegnazione dei contributi, nel caso non si
ritenesse di utilizzare le leggi agevolative esistenti, si
ricorrera' a stanziamenti specificatamente attribuiti con la
legge di bilancio.
Art. 13
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio
2000.