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Osservazioni
sulle proposte di legge nn. C-472, C-1250, C-2689, C-2805 relative alla
istituzione di un marchio/indicazione “Made in Italy”
L’Unione
Industriali del Fermano sostiene e condivide la predisposizione di strumenti
volti a rafforzare la competitività dei prodotti calzaturieri italiani sui
mercati nazionale ed internazionali. I nostri produttori, ormai da tempo
chiedono un’adeguata tutela ad arginare la contraffazione dei prodotti e ad
eliminare fenomeni distorsivi della concorrenza dovuti all’appropriazione
indebita di caratteristiche e qualità specifiche del sistema produttivo italiano.
Non
riteniamo comunque che le proposte di legge in esame ipotizzino una soluzione
efficace alle problematiche collegate o collegabili al Made in Italy nella sua
sostanza.
E’
importante osservare che la legislazione italiana e quella comunitaria al
momento non prevedono disposizioni specifiche circa l’indicazione di provenienza
geografica.
Esistono,
al contrario, norme sia italiane che internazionali, che espressamente vietano
l’apposizione sui prodotti di indicazioni non veritiere (si vedano in merito le
disposizioni sulle false indicazioni di origine contenute nell’Accordo di
Madrid).
Si pensi
ad esempio, per quanto riguarda in particolare i capi di abbigliamento, alle
norme del Reg. n. 2913/1992/CE, che stabiliscono che il paese di origine è
quello in cui il prodotto viene assemblato, o anche alle disposizioni del Codice
Doganale Comunitario (art. 24 - Trasformazione prevalente) e del Reg. n.
802/1968/CEE (art. 5 - Lavorazione sostanziale e/o prevalente) che stabiliscono
la legittimità dell’apposizione dell’etichetta “made in…”, oltre che ovviamente
sui prodotti interamente realizzati in un determinato Stato membro, anche su
quei prodotti la cui ideazione, creazione, progettazione e montaggio avvengano
nello Stato membro considerato.
In base a
tali norme, pertanto, la realizzazione di fasi del ciclo produttivo
caratterizzate da un minor valore aggiunto (basti pensare, per citare l’esempio
del settore calzaturiero, a fasi quali il taglio e l’orlatura) al di fuori dei
confini nazionali nulla toglie alla legittimità della apposizione del marchio
“made in…” quale certificato di origine.
L’indicazione “Made in Italy” inizialmente era unicamente utilizzata dai
produttori allo scopo di individuare l’origine geografica del prodotto, nel
corso degli anni, grazie agli investimenti, non soltanto della singola impresa
ma dell’ intero sistema imprenditoriale, l’indicazione “Made in Italy” ha
assunto un valore suggestivo, ulteriore rispetto a quello di mero indicatore di
provenienza geografica, testimoniando numerosi valori (qualità, estetica,
design, tecnologie, ecc.) connessi alla produzione italiana, da intendersi nel
senso chiarito nelle norme comunitarie sopra citate.
“Made in
Italy”, infatti, veicola ormai un messaggio, a differenza di quanto accade con
riguardo ad analoghe indicazioni di provenienza da altri paesi. In base a questa
impostazione sarebbe quindi riduttivo delineare la tutela derivante dal “Made in
Italy” mediante una rigida determinazione della localizzazione territoriale di
tutte le fasi della produzione del bene considerato.
Le
proposte di legge nn. 472, 1250, 2689, 2805 attualmente all’esame della Camera
dei Deputati, pur presentando alcune differenze nell’articolato, sono accomunate
da uno scopo comune ed hanno l’obiettivo di tutelare i prodotti italiani
mediante la predisposizione di una certificazione della loro provenienza. Esse
propongono infatti di apporre un marchio di provenienza sui beni che siano stati
interamente prodotti sul territorio nazionale.
L’impostazione adottata non può dirsi motivata da esigenze di tutela della
qualità dei prodotti, bensì da istanze protezionistiche, non giustificate in un
mercato sempre più globale.
La
delocalizzazione di alcune fasi della produzione, infatti non è suscettibile di
incidere necessariamente sulla loro qualità, in quanto siano rispettate le norme
di legge che eventualmente impongano controlli all’impresa italiana.
Introdurre
nuove limitazioni o obblighi, lungi dal garantire una maggiore protezione ai
consumatori può invece danneggiare sia il sistema produttivo italiano,
scoraggiando la delocalizzazione di fasi e processi produttivi, con un
conseguente incremento dei costi di produzione, che, in ultima analisi, gli
stessi consumatori, su cui l’aumento del prezzo finale del prodotto, dovuto ad
un aggravio dei costi di produzione, si ripercuoterebbe.
Va
peraltro menzionato il fatto che la delocalizzazione anche parziale della
produzione in paesi extracomunitari viene addirittura spesso incentivata
dall’Unione Europea, che ha stipulato accordi preferenziali con alcuni paesi
terzi che prevedono un trattamento di dazio agevolato o, addirittura, in alcuni
casi azzerato.
In
definitiva, più che azioni di protezionismo, sarebbero opportune serie azioni di
tutela contro la contraffazione internazionale del Made in Italy. Ad esempio, si
potrebbe prevedere che la Comunità Europea, nei protocolli di intesa con i paesi
in via di sviluppo o extracomunitari in generale inserissero come clausola
inderogabile l’impegno da parte di questi ultimi ad impedire la contraffazione
di marchi e denominazioni di origine.
Concludendo riteniamo che le azioni da intraprendere vadano anzitutto rivolte ad
impedire la contraffazione che tuttora viene fatta fuori dai nostri confini
nazionali.
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